Peraltro, il Decreto declina differentemente l’onere della prova a seconda che il
Reato Presupposto sia commesso da un soggetto in posizione apicale (art. 6) ovvero
da un soggetto sottoposto all’altrui vigilanza e direzione (art. 7). Nel primo caso, è
l’Ente che deve dimostrare di aver attuato tutte le necessarie misure impeditive,
attraverso, appunto, l’adozione di un adeguato presidio, fraudolentemente eluso
dall’apicale, pur in presenza di controlli specifici.
Nel caso invece di commissione di un Reato Presupposto da parte di un soggetto
sottoposto, spetta a chi sostiene l’accusa dimostrare l’inadeguatezza del sistema
organizzativo interno della società, nella misura in cui provi che la commissione del
reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
Infine, ai sensi degli articoli 12, comma 2, lett. b) e 17, comma, 1 lett. b) del Decreto,
l’adozione del Modello rileva anche in relazione a reati commessi precedentemente,
come attenuante in sede di applicazione all’Ente della sanzione pecuniaria o di una
misura interdittiva.
Qualora infatti l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado, abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato la
commissione del reato tramite, appunto, l’adozione del Modello, il giudice potrà
ridurre la sanzione pecuniaria da un terzo alla metà; mentre qualora l’Ente abbia
adottato il Modello, ma abbia altresì risarcito integralmente il danno e eliminato le
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia comunque efficacemente
adoperato in tal senso ed abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini
della confisca, non verrà applicata alcuna misura interdittiva.
Il Modello adottato post factum può rappresentare anche una causa di sospensione
o di revoca delle misure cautelari interdittive ex articoli 49 e 50 del Decreto o,
ancora, una causa di sospensione e successiva conversione delle sanzioni pecuniarie
qualora la riparazione si realizzi tardivamente ex articolo 78 del Decreto.
1.4. Le sanzioni.
Le sanzioni applicabili in seguito all’accertamento della responsabilità ammi-
nistrativa dell’Ente possono essere le seguenti:
• la sanzione pecuniaria, che si applica - in linea di principio - per qualsiasi
illecito amministrativo. Nell’ipotesi in cui l’Ente sia responsabile per una
pluralità di illeciti commessi con un’unica azione od omissione o comunque
commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi
sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione più
grave aumentata sino al triplo.
La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato
su quote. L’entità della sanzione pecuniaria dipende dalla gravità del fatto-reato,
dal grado di responsabilità dell’Ente, dall’attività concretamente svolta per